giovedì 11 luglio 2013

Riforma del sistema penale vaticano: Motu Proprio di Papa Francesco


E’ stata pubblicata oggi la Lettera Apostolica del Papa, in forma di Motu Proprio, sulle nuove leggi in materia penale e di sanzioni amministrative per lo Stato della
 Città del Vaticano e la Santa Sede. RealAudioMP3 

“Ai nostri tempi – scrive Papa Francesco - il bene comune è sempre più minacciato 
dalla criminalità transnazionale e organizzata, dall’uso improprio del mercato e dell’economia, nonché dal terrorismo. È quindi necessario che la comunità internazionale adotti idonei strumenti giuridici” che “permettano di prevenire e contrastare la criminalità, favorendo la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale”. Per questo, volendo ribadire “l’impegno della Sede Apostolica a cooperare con questi fini”, sono state introdotte alcune modifiche nel campo della legislazione penale vaticana, in continuità con le azioni intraprese a partire dal 2010 durante il pontificato di Benedetto XVI.

Il Motu Proprio, innanzitutto – spiega un comunicato della Sala Stampa vaticana – ha lo scopo di 
estendere (dal 1° settembre) l’applicazione delle leggi penali approvate in data odierna dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano anche all’ambito della Santa Sede: cioè ai membri,gli officiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana, delle Istituzioni ad essa collegate, degli enti dipendenti dalla Santa Sede e delle persone giuridiche canoniche, nonché ai legati pontifici ed al personale di ruolo diplomatico della Santa Sede. Tale estensione ha lo scopo di rendere perseguibili da parte degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano i reati previsti in queste leggi anche nel caso in cui il fatto fosse commesso al di fuori dei confini dello Stato stesso.

Le stesse leggi hanno contenuti anche più ampi, provvedendo all’attuazione di molteplici Convenzioni 
internazionali, tra le quali si ricordano: le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 contro i crimini di 
guerra; la Convenzione internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; la Convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene, o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo ed i suoi Protocolli facoltativi del 2000. 

In questo ambito – prosegue il comunicato - si segnala l’avvenuta introduzione del delitto di tortura e 
l’ampia definizione della categoria dei delitti contro i minori (tra i quali la vendita, la prostituzione, l’arruolamento e la violenza sessuale in loro danno; la pedopornografia; la detenzione di materiale pedopornografico; gli atti sessuali con minori).

Sono state introdotte anche figure criminose relative ai delitti contro l’umanità, cui è stato dedicato 
un titolo a parte: si sono previste, tra l’altro, la specifica punizione di delitti come il genocidio e l’apartheid, sulla falsariga delle disposizioni dello Statuto della Corte penale internazionale del 1998; anche il titolo dei delitti contro la pubblica amministrazione è stato rivisto, in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione. Dal punto di vista sanzionatorio, inoltre, si è deciso di abolire la pena dell’ergastolo, sostituendola con la pena della reclusione da 30 a 35 anni.

In linea con gli orientamenti più recenti in sede internazionale si è anche introdotto un sistema 
sanzionatorio a carico delle persone giuridiche, per tutti i casi in cui esse profittino di attività criminose commesse dai loro organi o dipendenti, stabilendo una loro responsabilità diretta con sanzioni interdittive e pecuniarie. Poi, sono stati introdotti i principi generali del giusto processo entro un termine ragionevole e della presunzione di innocenza dell’imputato, e sono stati potenziati i poteri cautelari a disposizione dell’Autorità giudiziaria (con l’aggiornamento della disciplina della confisca, potenziata dall’introduzione della misura del blocco preventivo dei beni). 

Un settore molto importante della riforma – sottolinea il comunicato della Sala Stampa vaticana - 
concerne la riformulazione della normativa relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale, con l’adozione delle misure di cooperazione adeguate alle più recenti convenzioni internazionali. 
D’altra parte, la legge in materia di sanzioni amministrative ha carattere di normativa generale, alservizio di discipline particolari che, nelle diverse materie, prevedranno sanzioni finalizzate a favorire l’efficacia ed il rispetto di norme poste a tutela di interessi pubblici. Questi interventi normativi 
– conclude il comunicato - si collocano nella direzione di un aggiornamento volto a dare maggiore sistematicità e completezza al sistema normativo vaticano.


Testo proveniente dalla pagina http://it.radiovaticana.va


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LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI  «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
SULLA GIURISDIZIONE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
IN MATERIA PENALE

Ai nostri tempi il bene comune è sempre più minacciato dalla criminalità transnazionale e organizzata, dall’uso improprio del mercato e dell’economia, nonché dal terrorismo.
È quindi necessario che la comunità internazionale adotti idonei strumenti giuridici i quali permettano di prevenire e contrastare la criminalità, favorendo la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.
La Santa Sede, agendo altresì a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, nel ratificare numerose convenzioni internazionali in detto ambito, ha sempre affermato che tali accordi costituiscono mezzi di effettivo contrasto delle attività criminose che minacciano la dignità umana, il bene comune e la pace.
Volendo ora ribadire l’impegno della Sede Apostolica a cooperare con questi fini, con la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio dispongo che:
1. I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine:
a) ai reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede;
b) ai reati indicati:
- nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, del 11 luglio 2013, recante Norme complementari in materia penale;
- nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. IX, del 11 luglio 2013, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;
commessi dalle persone indicate al successivo punto 3 in occasione dell’esercizio delle loro funzioni;
c) ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un accordo internazionale ratificato dalla Santa Sede, se l’autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all’estero.
2. I reati menzionati nel punto 1 sono giudicati secondo la legislazione vigente nello Stato della Città del Vaticano al tempo della loro commissione, fatti salvi i principi generali dell’ordinamento giuridico relativi all’applicazione delle leggi penali nel tempo.
3. Ai fini della legge penale vaticana sono equiparati ai «pubblici ufficiali»:
a) i membri, gli officiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate;
b) i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede;
c) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;
d) ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico.
4. La giurisdizione di cui al punto 1 si estende anche alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, come disciplinata dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano.
5. Qualora per lo stesso fatto si proceda in altri Stati, si applicano le norme sul concorso di giurisdizione vigenti nello Stato della Città del Vaticano.
6. Resta salvo quanto stabilito dall’art. 23 della Legge n. CXIX, del 21 novembre 1987, che approva l'Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.
Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.
Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano ed entri in vigore il 1° settembre 2013.
Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, l’11 luglio dell’anno 2013, primo di Pontificato.

FRANCISCUS


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